Con l’approvazione definitiva alla Camera dei Deputati, nella ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il DDL femminicidio è diventato legge: si tratta di un cambiamento giuridico e simbolico di grande portata.

Con il nuovo articolo 577-bis del Codice Penale, il femminicidio entra ufficialmente nell’ordinamento italiano. Si tratta dell’omicidio di una donna motivato da odio o discriminazione di genere, o finalizzato a sopprimere diritti e libertà personali.

La legge interviene anche nei casi in cui la vittima viene uccisa per aver rifiutato una relazione o per affermare il controllo su di lei.

La pena prevista è l’ergastolo. In assenza di queste specifiche circostanze, resta applicabile la disciplina generale sull’omicidio volontario.

È di fondamentale importanza sottolineare che nel testo la parola “femminicidio” non indica ogni omicidio che coinvolge una donna, ma si riferisce all’uccisione della vittima in quanto donna: si riconosce così l’esistenza di un fenomeno strutturale di violenza sulle donne e la necessità di una risposta efficace che possa, auspicabilmente, fungere da deterrente contro questo fenomeno.

Il disegno di legge prevede un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro le violenze commesse nei confronti delle donne: è in linea con gli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul, che richiede agli Stati di prevenire, punire e monitorare la violenza di genere.

Oltre a essere il fondamento della condotta di femminicidio, la motivazione di odio nei confronti della donna o il tentativo di limitare la sua libertà e autodeterminazione diventano anche aggravanti in una serie di reati correlati quali ad esempio i maltrattamenti di familiari, le lesioni, le mutilazioni genitali e l’omicidio preterintenzionale.

Accanto alla funzione di deterrenza la nuova normativa prevede anche strumenti procedurali tra i quali di particolare importanza l’audizione della persona offesa da

parte del pm non delegabile alla polizia giudiziaria e la richiesta di parere alla vittima di reato da codice rosso quando si tratta di decidere il patteggiamento.

Fra gli strumenti di prevenzione si segnala il potenziamento del raggio di azione del braccialetto elettronico da 500 a 1000 metri, la previsione di campagne di sensibilizzazione nelle scuole e la possibilità per le minorenni dai 14 anni di rivolgersi autonomamente ai centri antiviolenza.

Per garantire trasparenza e monitoraggio  è previsto che il Guardasigilli ogni anno presenti una relazione completa di dati sullo stato di applicazione della normativa sul femminicidio.

Sicuramente l’istituzione del reato di femminicidio è un passo importante sulla strada di una maggiore tutela dei diritti della donna, che però troverà la sua realizzazione  solo quando saranno finalmente superati stereotipi e pregiudizi legati al genere, e questo è un passaggio che si potrà compiere solo a livello sociale, con una ricostruzione e un ripensamento dei ruoli legati alla modello maschile in tutti gli ambiti della vita, dalla famiglia al lavoro.

C’è ancora tanta strada da fare, ed è una strada che va percorsa insieme, uomini e donne.

Susanna Bione

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